Cosà è il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è uno strumento introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha sostituito il precedente strumento del patrimonio familiare. E’ disciplinato dagli art.. 167 e ss. c.c. ed è un istituto che permette ai coniugi o ad un terzo di destinare un complesso di beni per far fronte ai bisogni della famiglia. Con il fondo patrimoniale viene pertanto costituito un “patrimonio separato” o “patrimonio destinato” la cui funzione è quella di “mettere al riparo” i beni conferiti destinandoli esclusivamente al soddisfacimento della famiglia, esso è finalizzato interamente a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni familiari (e cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione). In questo modo i coniugi sono quindi obbligati ad utilizzare ed impiegare i beni di cui è composto il fondo ed i suoi frutti unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa.
Cosa può far parte del fondo patrimoniale?
Fanno parte del fondo patrimoniale:
– Beni immobili
– Beni mobili registrati
– Le universalità di mobili
– Titoli di credito
Il fondo patrimoniale può essere costituito non solo all’atto del matrimonio ma anche successivamente.
Quali sono i benefici derivanti dalla costituzione del fondo patrimoniale?
Il principale beneficio che si può conseguire attraversi ala costituzione del fondo patrimoniale:
– i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
– quando un credito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale il creditore ha la possibilità di tutelarsi proponendo l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.;
– se il fondo è stato costituito in epoca anteriore al sorgere del credito la revocatoria diventa possibile solo se si dimostra che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
– sotto un profilo fiscale l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale non è un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né infine un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto vincola l’utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ne consegue in tema di imposta di registro va individuata nella categoria residuale disciplinata dall’art. 11 della tariffa stessa, con conseguente applicabilità dell’imposta nella misura fissa ivi indicata.
Il Fondo Patrimoniale tutela effettivamente la famiglia?
Con il nuovo D.L. n. 83/2015 del 27/06/2015 di riforma della giustizia, le cosa cambiano rispetto al passato, con l’introduzione dell’art. 2929 bis c.c. ., si vuole agevolare la procedura espropriativa contrastando le pratiche di quegli atti perpetrati con l’unico fine di arrecare un pregiudizio ai terzi creditori. In sostanza il creditore che si sente pregiudicato, nelle proprie ragioni, da un atto di cessione dei beni del debitore (quindi anche la donazione o la costituzione di un fondo patrimoniale o di un trust) potrà far prevalere il proprio pignoramento senza bisogno di ottenere una sentenza del giudice che revochi l’atto stesso (Revocatoria).
Facciamo un esempio:
– PRIMA – chiunque vendeva un bene, lo donava, costituiva un trust o un fondo patrimoniale, entro cinque anni successivi all’atto stesso era soggetto all’azione revocatoria, cioè il creditore, azionando un’apposita causa in tribunale, poteva rendere inefficace l’atto stesso, ma a condizione che dimostrasse al giudice l’intento fraudolento del debitore.
– OGGI – non è più così poiché il creditore viene agevolato. Infatti, la banca o qualsiasi altro creditore non dovrà agire con l’azione revocatoria, ma il suo pignoramento immobiliare potrà andare avanti se quest’ultima è stata inserita nel fondo patrimoniale e, senza più bisogno di intraprendere e senza esserci più bisogno dell’azione revocatoria.
La riforma, infatti, stabilisce che, tutte le volte in cui il debitore abbia ceduto un proprio bene (con donazione) o lo abbia inserito in un fondo patrimoniale o in un trust, e lo abbia fatto successivamente alla nascita del credito, il creditore può ugualmente procedere ad esecuzione forzata, e quindi mettere all’asta la casa stessa, anche senza aver ottenuto una sentenza di inefficacia (revocatoria). L’unica condizione affinché tale potere del creditore possa manifestarsi è che quest’ultimo trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di donazione, vendita, fondo patrimoniale o trust.
Quali sono le azioni a difesa del debitore?
Il debitore potrà opporsi al pignoramento immobiliare (con l’opposizione all’esecuzione) con alcune conseguenze negative:
– ONERE DELLA PROVA: inversione dell’onere della prova a suo favore, se, infatti, con la revocatoria era creditore a dover dimostrare l’intento fraudolento del debitore, oggi è quest’ultimo a dover dimostrare che il fondo patrimoniale, la donazione o la vendita non sono stati posto in essere al solo scopo di frodare il creditore;
– ULTERIORE RISCHIO: nelle more del giudizio di opposizione, l’immobile venga venduto all’asta o quantomeno, il giudice imponga al debitore di lasciare l’immobile e trovare altra abitazione.
Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale?
Con sentenza n. 3600 del 24/02/2016 la Corte di Cassazione ha affermato che: “nel fondo patrimoniale non si posso iscrivere ipoteche in quanto il debito con l’erario non è stato contratto per esigenze della famiglia”. Il codice civile vieta il pignoramento sui beni vincolati con il fondo patrimoniale tutte le volte in cui il creditore è al corrente del fatto che l’obbligazione è stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Insomma: i debiti per esigenze voluttuarie non possono intaccare il fondo.